Art. 22
Assistenza reciproca e rete dell’UE delle patenti di guida
In vigore dal 22 ott 2025
Assistenza reciproca e rete dell’UE delle patenti di guida
1. Gli Stati membri si assistono reciprocamente nell’attuazione della presente direttiva. Essi si scambiano informazioni sulle patenti di guida che hanno rilasciato, convertito, sostituito, rinnovato, limitato, sospeso, revocato o annullato, e sulle interdizioni alla guida che hanno imposto o, se del caso, prevedono di imporre e si consultano se vi siano ragionevoli motivi di supporre che il candidato alla patente di guida sia oggetto di una interdizione alla guida in un altro Stato membro. Essi si avvalgono della rete dell’UE delle patenti di guida ai fini dello scambio di informazioni.
2. Gli Stati membri possono inoltre avvalersi della rete dell’UE delle patenti di guida al fine di scambiarsi informazioni per gli scopi seguenti:
a)
consentire alle loro autorità di verificare la validità e l’autenticità di una patente di guida, in particolare durante i controlli su strada, durante le indagini o nell’ambito di misure antifalsificazione;
b)
agevolare le indagini conformemente alla direttiva (UE) 2015/413;
c)
applicare la direttiva (UE) 2022/2561 e verificare la validità e l’autenticità di una patente di guida allorché si applica il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (22) o il regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (23).
3. L’accesso alla rete dell’UE delle patenti di guida è protetto. La rete dell’UE delle patenti di guida prevede scambi di informazioni sincroni, ossia in tempo reale, e asincroni, nonché l’invio e la ricezione di messaggi, notifiche e allegati protetti.
Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per garantire che le informazioni scambiate attraverso la rete dell’UE delle patenti di guida siano aggiornate.
Gli Stati membri consentono l’accesso alla rete dell’UE delle patenti di guida solo alle autorità competenti per gli scopi di cui ai paragrafi 1 e 2.
4. Gli Stati membri si assistono reciprocamente anche nell’attuazione della patente di guida mobile, in particolare per garantire l’interoperabilità senza soluzione di continuità tra le applicazioni e le funzioni di verifica di cui all’allegato I, parte C.
5. La Commissione adotta, entro il 6 giugno 2026, atti di esecuzione che stabiliscono un insieme comune di norme che disciplinano il funzionamento della rete dell’UE delle patenti di guida, compresi i requisiti operativi, di interfaccia e tecnici dettagliati. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2.
6. Gli Stati membri possono cooperare nell’applicazione di qualsiasi annullamento, revoca, sospensione o limitazione del diritto di guidare o di una patente di guida, o del riconoscimento della validità della patente di guida, in particolare se le pertinenti misure sono limitate a determinate categorie di patenti di guida o al territorio di taluni Stati membri, in particolare mediante menzioni sulle patenti di guida da essi rilasciate.
Storico versioni
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