Art. 69

Principi generali relativi all’adozione di decisioni che coinvolgono più Stati membri

In vigore dal 27 nov 2024
Principi generali relativi all’adozione di decisioni che coinvolgono più Stati membri Gli Stati membri assicurano che, nell’adottare decisioni o avviare azioni a norma della presente direttiva che possono avere un impatto in uno o più altri Stati membri, le loro autorità si attengano ai seguenti principi generali: a) quando si avvia un’azione di risoluzione, il processo decisionale è efficiente e i costi di risoluzione sono mantenuti al più basso livello possibile; b) le decisioni sono adottate e l’azione è avviata in modo tempestivo e con la dovuta sollecitudine, se necessario; c) le autorità di risoluzione, le autorità di vigilanza e le altre autorità collaborano per garantire che le decisioni siano adottate e l’azione sia avviata in modo coordinato ed efficace; d) i ruoli e le competenze delle diverse autorità pertinenti di ciascuno Stato membro sono definiti chiaramente; e) si tiene debitamente conto degli interessi, dell’impatto potenziale di eventuali decisioni, azioni o inazioni e degli effetti negativi sui contraenti, sulla stabilità finanziaria, sulle risorse di bilancio, sui sistemi di garanzia delle assicurazioni e sui meccanismi di finanziamento e degli effetti economici e sociali negativi in tutti gli Stati membri in cui l’impresa capogruppo e le sue imprese figlie operano o svolgono attività transfrontaliere significative; f) è preso debitamente in considerazione l’obiettivo di equilibrare gli interessi dei vari Stati membri coinvolti e di evitare un’ingiusta penalizzazione o tutela degli interessi di determinati Stati membri; g) le autorità di risoluzione, quando intraprendono azioni di risoluzione, tengono conto dei piani di risoluzione di gruppo e li applicano, a meno che reputino, alla luce delle specifiche circostanze, che gli obiettivi della risoluzione sarebbero raggiunti più efficacemente attuando azioni non previste in tali piani; h) la decisione o l’azione proposta è trasparente ogniqualvolta sia probabile che tale decisione o azione abbia implicazioni per i contraenti, l’economia reale, la stabilità finanziaria, le risorse di bilancio e, se del caso, i sistemi di garanzia delle assicurazioni e i meccanismi di finanziamento di qualsiasi Stato membro interessato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2025:1:oj#art-69

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo