Art. 31

Procedura per la dichiarazione di nullità

In vigore dal 23 ott 2024
Procedura per la dichiarazione di nullità 1.   Fatto salvo il diritto delle parti al ricorso dinanzi agli organi giurisdizionali, gli Stati membri possono prevedere una procedura amministrativa efficiente e rapida, da espletare dinanzi ai loro uffici, per la dichiarazione di nullità di un diritto su un disegno o modello registrato. 2.   La procedura amministrativa per la nullità di cui al paragrafo 1 prevede che il diritto sul disegno o modello debba essere dichiarato nullo almeno per i motivi seguenti: a) il disegno o modello non avrebbe dovuto essere registrato in quanto non conforme alla definizione di cui all’, punto 3), o ai requisiti di cui agli articoli da 3 a 8; b) il disegno o modello non avrebbe dovuto essere registrato perché viola l’, paragrafo 1, lettera c); c) il disegno o modello non avrebbe dovuto essere registrato a causa dell’esistenza di un disegno o modello precedente ai sensi dell’, paragrafo 1, lettera e). 3.   La procedura amministrativa di cui al paragrafo 1 prevede che le persone seguenti debbano poter presentare domanda per la dichiarazione di nullità: a) nel caso di cui al paragrafo 2, lettera a), del presente articolo, le persone, i gruppi o gli organismi di cui all’, paragrafo 3; b) nel caso di cui al paragrafo 2, lettera b), del presente articolo, la persona o l’ente di cui all’, paragrafo 4; c) nel caso di cui al paragrafo 2, lettera c), del presente articolo, almeno le persone di cui all’, paragrafo 6, lettere a) e b).
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