Art. 32
Rinnovo
In vigore dal 23 ott 2024
Rinnovo
1. La registrazione di un disegno o modello è rinnovata su richiesta del titolare del disegno o modello registrato o di qualsiasi persona autorizzata a chiedere il rinnovo per legge o in forza di un contratto, purché siano state pagate le tasse di rinnovo. Gli Stati membri possono stabilire che l’avvenuto pagamento delle tasse di rinnovo costituisca richiesta di rinnovo.
2. L’ufficio informa della scadenza della registrazione il titolare del disegno o modello registrato almeno sei mesi prima della data di tale scadenza. L’ufficio non è ritenuto responsabile se omette di fornire tali informazioni e tale omissione non incide sulla scadenza della registrazione.
3. La richiesta di rinnovo è presentata e le tasse di rinnovo sono pagate in un periodo di almeno sei mesi immediatamente precedenti la scadenza della registrazione.
In caso contrario, la richiesta può essere presentata entro un termine supplementare di sei mesi immediatamente decorrente dalla scadenza della registrazione o del successivo rinnovo. Le tasse di rinnovo e una soprattassa sono versate entro tale termine supplementare.
4. In caso di registrazione multipla, qualora le tasse di rinnovo versate non siano sufficienti per tutti i disegni e modelli per i quali si chiede il rinnovo, la registrazione è rinnovata per i disegni e modelli cui si riferisce chiaramente l’importo pagato.
5. Il rinnovo ha effetto dal giorno successivo alla data di scadenza della registrazione esistente. Il rinnovo viene iscritto nel registro.
Storico versioni
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