Art. 34

Cooperazione in materia di registrazione, amministrazione e nullità dei disegni e modelli

In vigore dal 23 ott 2024
Cooperazione in materia di registrazione, amministrazione e nullità dei disegni e modelli Gli uffici hanno la facoltà di cooperare efficacemente tra loro e con l’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale al fine di promuovere la convergenza delle pratiche e degli strumenti in relazione all’esame, alla registrazione e alla nullità dei disegni e modelli.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2024:2823:oj#art-34

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo