Art. 34
Cooperazione in materia di registrazione, amministrazione e nullità dei disegni e modelli
In vigore dal 23 ott 2024
Cooperazione in materia di registrazione, amministrazione e nullità dei disegni e modelli
Gli uffici hanno la facoltà di cooperare efficacemente tra loro e con l’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale al fine di promuovere la convergenza delle pratiche e degli strumenti in relazione all’esame, alla registrazione e alla nullità dei disegni e modelli.
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