Art. 35

Cooperazione in altri settori

In vigore dal 23 ott 2024
Cooperazione in altri settori Gli uffici hanno la facoltà di cooperare efficacemente tra loro e con l’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale in tutti i settori delle loro attività diversi da quelli di cui all’ che siano rilevanti ai fini della protezione dei disegni e modelli nell’Unione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2024:2823:oj#art-35

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo