Art. 77

Obiettivi generali dell’autorità di regolazione

In vigore dal 13 giu 2024
Obiettivi generali dell’autorità di regolazione Nell’esercitare le funzioni di regolatore specificate dalla presente direttiva, l’autorità di regolazione adotta tutte le misure ragionevoli idonee al perseguimento dei seguenti obiettivi, nel quadro dei compiti e delle competenze di cui all’, in stretta consultazione con altre autorità nazionali pertinenti, incluse le autorità garanti della concorrenza e le autorità pertinenti degli Stati membri limitrofi e dei paesi limitrofi, a seconda del caso, fatte salve le rispettive competenze: a) promuovere, in stretta cooperazione con le autorità di regolazione degli altri Stati membri, con la Commissione e con l’ACER, mercati interni del gas naturale, dei gas rinnovabili, dei gas a basse emissioni di carbonio e dell’idrogeno concorrenziali, flessibili, sicuri ed ecologicamente sostenibili nell’Unione, garantire condizioni appropriate per il funzionamento efficace e affidabile delle reti del gas naturale e dell’idrogeno e far avanzare l’integrazione del sistema energetico, tenendo conto degli obiettivi a lungo termine e contribuendo in tal modo all’applicazione coerente, efficiente ed efficace del diritto dell’Unione al fine di conseguire gli obiettivi dell’Unione in materia di clima ed energia; b) sviluppare mercati regionali transfrontalieri concorrenziali e adeguatamente funzionanti all’interno dell’Unione, allo scopo di conseguire gli obiettivi di cui alla lettera a); c) eliminare le restrizioni agli scambi di gas naturale e idrogeno tra gli Stati membri, segnatamente quelle dovute a differenze nella qualità del gas naturale e dell’idrogeno o nel volume di idrogeno miscelato nel sistema del gas naturale o dovute a differenze nella qualità dell’idrogeno presente nel sistema dell’idrogeno, e sviluppare adeguate capacità di trasporto transfrontaliere per soddisfare la domanda e migliorare l’integrazione dei mercati nazionali onde garantire l’interoperabilità del sistema interconnesso del gas naturale nell’Unione o del sistema dell’idrogeno nell’Unione, che potrebbe agevolare la circolazione del gas naturale attraverso l’Unione; d) contribuire a conseguire, nel modo più efficace sotto il profilo dei costi e tenendo conto del principio «l’efficienza energetica al primo posto», lo sviluppo di sistemi non discriminatori sicuri, affidabili ed efficienti orientati al consumatore e promuovere l’adeguatezza dei sistemi e, conformemente agli obiettivi generali in materia di politica energetica e climatica, l’efficienza energetica nonché l’integrazione della produzione su larga scala e su scala ridotta di gas da fonti rinnovabili e la produzione decentrata nelle reti di trasporto e di distribuzione, agevolandone il funzionamento in relazione ad altre reti energetiche dell’energia elettrica e del riscaldamento; e) agevolare la connessione e l’accesso alla rete di nuove capacità di produzione, in particolare eliminando gli ostacoli che potrebbero impedire la connessione e l’accesso di operatori nei mercati di gas e idrogeno da fonti rinnovabili; f) assicurare che ai gestori del sistema e agli utenti del sistema siano offerti incentivi adeguati, sia a breve che a lungo termine, per migliorare l’efficienza, segnatamente l’efficienza energetica, delle prestazioni del sistema e promuovere l’integrazione del mercato; g) provvedere affinché i clienti beneficino del funzionamento efficiente del proprio mercato nazionale, promuovere una concorrenza effettiva e contribuire a garantire livelli elevati di tutela dei consumatori in stretto coordinamento con le pertinenti autorità di tutela dei consumatori e in consultazione con i pertinenti organismi dei consumatori; h) contribuire a conseguire un servizio pubblico di elevata qualità nel settore del gas naturale, contribuire alla tutela dei clienti vulnerabili e alla compatibilità dei processi di scambio dei dati necessari per il cambio di fornitore da parte degli utenti.
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