Art. 78
Recepimento
In vigore dal 31 mag 2024
Recepimento
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 10 luglio 2027. Ne informano senza ritardo la Commissione.
In deroga al primo comma, gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all’ entro il 10 luglio 2025, agli entro il 10 luglio 2026 e all’ entro il 10 luglio 2029. Essi ne informano senza ritardo la Commissione.
Le disposizioni di cui al presente paragrafo adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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