Art. 32

Incolumità del minore

In vigore dal 14 mag 2024
Incolumità del minore 1.   Gli Stati membri provvedono affinché le pertinenti autorità competenti abbiano accesso alle informazioni relative alla violenza contro le donne o alla violenza domestica che coinvolge minori, nella misura necessaria per consentire che tali informazioni possano essere prese in considerazione nella valutazione dell'interesse superiore del minore nel quadro dei procedimenti civili riguardanti tali minori. 2.   Gli Stati membri istituiscono e mantengono luoghi sicuri per permettere un contatto sicuro tra il minore e il titolare della responsabilità genitoriale che sia autore o indagato di reati di violenza contro le donne o di violenza domestica, purché il titolare di responsabilità genitoriale abbia il diritto di visita. Gli Stati membri assicurano la vigilanza, se del caso, di professionisti formati nell'interesse superiore del minore.
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