Art. 34
Misure preventive
In vigore dal 14 mag 2024
Misure preventive
1. Gli Stati membri adottano misure adeguate per prevenire la violenza contro le donne e la violenza domestica adottando un approccio globale a più livelli.
2. Le misure preventive comprendono lo svolgimento di campagne o programmi di sensibilizzazione mirati rivolti alle persone fin dalla più tenera età o la fornitura di sostegno a tali campagne o programmi.
Le campagne o programmi di cui al primo comma possono includere programmi di ricerca e educativi volti a migliorare la consapevolezza e la comprensione del pubblico per quanto riguarda le diverse manifestazioni e cause profonde di tutte le forme di violenza contro le donne e di violenza domestica, la necessità della prevenzione e, se del caso, le conseguenze di tale violenza, in particolare sui minori.
Se del caso, i programmi di cui al primo comma possono essere messi a punto in cooperazione con le pertinenti organizzazioni della società civile, i servizi di assistenza specialistica, le parti sociali, le comunità interessate e altri portatori di interessi.
3. Gli Stati membri mettono a disposizione del pubblico, rendendole facilmente accessibili, informazioni sulle misure preventive, sui diritti delle vittime, sull'accesso alla giustizia e a un legale e sulle misure di protezione e assistenza disponibili, comprese le cure mediche, tenendo conto delle lingue più parlate sul loro territorio.
4. Le misure mirate si concentrano sui gruppi a rischio più elevato, come quelli di cui all', paragrafo 1.
Le informazioni per i minori sono formulate o adattate in modo consono. Le informazioni sono presentate in formati accessibili alle persone con disabilità.
5. Le misure preventive mirano in particolare a contrastare gli stereotipi di genere dannosi, a promuovere l'uguaglianza di genere, il rispetto reciproco e il diritto all'integrità personale e a incoraggiare tutte le persone, in particolare gli uomini e i ragazzi, a fungere da modelli di riferimento positivi per agevolare cambiamenti comportamentali in tutta la società, in linea con gli obiettivi della presente direttiva.
6. Le misure preventive mirano a contrastare lo sfruttamento sessuale e a ridurre il numero di vittime.
7. Le misure preventive sono volte a sviluppare o acuire la sensibilità del pubblico in relazione alla pratica dannosa delle mutilazioni genitali femminili e dei matrimoni forzati, tenendo conto del numero di persone esposte al rischio di tali pratiche o che le subiscono nello Stato membro interessato.
8. Le misure preventive riguardano in modo specifico i reati informatici di cui agli articoli da 5 a 8. In particolare gli Stati membri provvedono affinché tali misure preventive includano lo sviluppo di competenze di alfabetizzazione digitale, tra cui competenze critiche del mondo digitale e il pensiero critico, per permettere agli utenti di individuare e affrontare i casi di violenza online, cercare assistenza e prevenire detta violenza.
Gli Stati membri promuovono la cooperazione multidisciplinare e tra portatori di interessi, compresi i pertinenti prestatori di servizi intermediari e le autorità competenti, per elaborare e attuare misure di contrasto ai reati informatici di cui agli articoli da 5 a 8.
9. Fatto salvo l' della direttiva 2006/54/CE, gli Stati membri adottano, nelle pertinenti politiche nazionali, misure adeguate e appropriate per affrontare la tematica delle molestie sessuali sul lavoro, ove queste ultime costituiscano reato ai sensi del diritto nazionale. Tali politiche nazionali possono individuare e istituire le azioni mirate di cui al paragrafo 2 del presente articolo per i settori in cui i lavoratori sono più esposti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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