Art. 17

Relazioni e pianificazione strategica

In vigore dal 7 mag 2024
Relazioni e pianificazione strategica Gli Stati membri provvedono affinché gli organismi per la parità: a) adottino un programma di lavoro che ne definisca le priorità e le prospettive di azione; b) producano e mettano a disposizione del pubblico una relazione annuale sulle proprie attività che contenga il bilancio annuale, indicazioni in merito al personale e una rendicontazione finanziaria; e c) pubblichino almeno ogni quattro anni una o più relazioni, contenenti raccomandazioni, sulla situazione della parità di trattamento e della discriminazione, inclusi gli eventuali problemi strutturali, nel rispettivo Stato membro.
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