Art. 16
Raccolta di dati e accesso ai dati sulla parità
In vigore dal 7 mag 2024
Raccolta di dati e accesso ai dati sulla parità
1. Gli Stati membri provvedono affinché gli organismi per la parità raccolgano dati sulle proprie attività, allo scopo di produrre le relazioni di cui all', lettere b) e c).
I dati raccolti dagli organismi per la parità sono disaggregati per i motivi e gli ambiti trattati dalle direttive 79/7/CEE, 2000/43/CE, 2000/78/CE e 2004/113/CE, e conformemente agli indicatori di cui all' della presente direttiva. Tutti i dati personali raccolti sono anonimizzati oppure, qualora ciò non sia possibile, pseudonimizzati.
2. Gli Stati membri provvedono affinché gli organismi per la parità possano condurre inchieste indipendenti in materia di discriminazione.
3. Gli Stati membri provvedono affinché gli organismi per la parità siano in grado di accedere ai dati statistici relativi ai diritti e agli obblighi derivanti dalle direttive 79/7/CEE, 2000/43/CE, 2000/78/CE e 2004/113/CE, in conformità del diritto nazionale, ove gli organismi per la parità ritengano tali dati statistici necessari per una valutazione complessiva della situazione concernente le discriminazioni nello Stato membro, e per redigere le relazioni di cui all', lettera c), della presente direttiva.
4. Gli Stati membri consentono agli organismi per la parità di formulare raccomandazioni in merito ai dati da raccogliere in relazione ai diritti e agli obblighi derivanti dalle direttive 79/7/CEE, 2000/43/CE, 2000/78/CE e 2004/113/CE, rivolte a enti pubblici e privati tra cui autorità pubbliche, parti sociali, imprese e organizzazioni della società civile. Gli Stati membri possono altresì consentire agli organismi per la parità di svolgere un ruolo di coordinamento nella raccolta di dati sulla parità.
Storico versioni
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