Art. 15

Consultazione

In vigore dal 7 mag 2024
Consultazione Gli Stati membri mettono in atto procedure per garantire che il governo e le autorità pubbliche competenti consultino gli organismi per la parità in materia di legislazione, politiche, procedure e programmi concernenti i diritti e gli obblighi derivanti dalle direttive 79/7/CEE, 2000/43/CE, 2000/78/CE e 2004/113/CE. Gli Stati membri provvedono affinché gli organismi per la parità abbiano il diritto di formulare raccomandazioni su tali questioni, di pubblicarle e di richiedere un monitoraggio dei relativi esiti.
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