Art. 14

Cooperazione

In vigore dal 7 mag 2024
Cooperazione Gli Stati membri provvedono affinché gli organismi per la parità dispongano di meccanismi adeguati per cooperare, nei rispettivi settori di competenza, con altri organismi per la parità nello stesso Stato membro, e con gli enti pubblici e privati competenti, tra cui gli ispettorati del lavoro, le parti sociali e le organizzazioni della società civile, a livello nazionale, regionale e locale, nonché in altri Stati membri e a livello internazionale e dell'Unione.
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