Art. 18

Monitoraggio e relazione

In vigore dal 7 mag 2024
Monitoraggio e relazione 1.   Entro il 19 giugno 2026, la Commissione, per mezzo di un atto di esecuzione, compila un elenco di indicatori comuni sul funzionamento degli organismi per la parità designati ai sensi della presente direttiva. Al momento di elaborare gli indicatori la Commissione può consultare l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, l'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere e le reti di organismi per la parità a livello di Unione. Gli indicatori riguardano le risorse umane, tecniche e finanziarie, l’indipendenza di funzionamento, l'accessibilità e l'efficacia degli organismi per la parità, nonché l'evoluzione del loro mandato, dei loro poteri e della loro struttura, garantendo la comparabilità, l'obiettività e l'attendibilità dei dati raccolti a livello nazionale. Gli indicatori non sono finalizzati alla formulazione di graduatorie o raccomandazioni specifiche per i singoli Stati membri. L'atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 2. 2.   Entro il 19 giugno 2031 e successivamente ogni 5 anni, gli Stati membri forniscono alla Commissione tutte le informazioni pertinenti relative all'applicazione della presente direttiva. Tali informazioni includono almeno i dati sul funzionamento degli organismi per la parità e tengono conto delle relazioni elaborate dagli organismi per la parità a norma dell', lettere b) e c). 3.   La Commissione elabora una relazione sull'applicazione e gli effetti pratici della presente direttiva sulla base delle informazioni di cui al paragrafo 2 e di ulteriori dati pertinenti raccolti a livello nazionale e di Unione, in particolare presso gli organismi per la parità, le reti di organismi per la parità a livello di Unione, come Equinet, le organizzazioni della società civile o altri portatori di interessi, dall'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali e dall'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere. La relazione esamina l'indipendenza di funzionamento e l'efficacia degli organismi per la parità negli Stati membri sulla base degli indicatori stabiliti a norma del paragrafo 1.
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