Art. 14
Agevolazione delle denunce e dei mezzi di ricorso
In vigore dal 24 apr 2024
Agevolazione delle denunce e dei mezzi di ricorso
1. Gli Stati membri provvedono affinché siano disponibili meccanismi efficaci che consentano ai lavoratori di paesi terzi di presentare denuncia contro i propri datori di lavoro:
a)
direttamente;
b)
tramite terzi che, conformemente ai criteri stabiliti dal loro diritto nazionale, abbiano un interesse legittimo a garantire il rispetto della presente direttiva e delle disposizioni nazionali adottate ai sensi della presente direttiva; e
c)
tramite un’autorità competente dello Stato membro, qualora previsto dal diritto nazionale.
2. Gli Stati membri provvedono affinché i terzi di cui al paragrafo 1, lettera b), possano, per conto o a sostegno di un lavoratore di paese terzo e con il suo consenso, avviare tutte le procedure amministrative o civili intese a garantire il rispetto della presente direttiva e delle disposizioni nazionali adottate in virtù di essa.
3. Gli Stati membri provvedono affinché i lavoratori di paesi terzi abbiano parità di accesso, rispetto ai cittadini dello Stato membro in cui soggiornano:
a)
alle misure di protezione contro il licenziamento o altri trattamenti sfavorevoli da parte del datore di lavoro quale reazione a un reclamo interno all’impresa; o
b)
a tutti i procedimenti giudiziari intesi a garantire il rispetto della presente direttiva e delle disposizioni nazionali adottate ai sensi della presente direttiva.
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