Art. 14

Agevolazione delle denunce e dei mezzi di ricorso

In vigore dal 24 apr 2024
Agevolazione delle denunce e dei mezzi di ricorso 1.   Gli Stati membri provvedono affinché siano disponibili meccanismi efficaci che consentano ai lavoratori di paesi terzi di presentare denuncia contro i propri datori di lavoro: a) direttamente; b) tramite terzi che, conformemente ai criteri stabiliti dal loro diritto nazionale, abbiano un interesse legittimo a garantire il rispetto della presente direttiva e delle disposizioni nazionali adottate ai sensi della presente direttiva; e c) tramite un’autorità competente dello Stato membro, qualora previsto dal diritto nazionale. 2.   Gli Stati membri provvedono affinché i terzi di cui al paragrafo 1, lettera b), possano, per conto o a sostegno di un lavoratore di paese terzo e con il suo consenso, avviare tutte le procedure amministrative o civili intese a garantire il rispetto della presente direttiva e delle disposizioni nazionali adottate in virtù di essa. 3.   Gli Stati membri provvedono affinché i lavoratori di paesi terzi abbiano parità di accesso, rispetto ai cittadini dello Stato membro in cui soggiornano: a) alle misure di protezione contro il licenziamento o altri trattamenti sfavorevoli da parte del datore di lavoro quale reazione a un reclamo interno all’impresa; o b) a tutti i procedimenti giudiziari intesi a garantire il rispetto della presente direttiva e delle disposizioni nazionali adottate ai sensi della presente direttiva.
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