Art. 13

Monitoraggio, valutazione, ispezioni e sanzioni

In vigore dal 24 apr 2024
Monitoraggio, valutazione, ispezioni e sanzioni 1.   Gli Stati membri prevedono misure volte a impedire eventuali abusi e a sanzionare violazioni, da parte dei datori di lavoro, delle disposizioni nazionali sulla parità di trattamento adottate a norma dell’. Le misure comprendono il monitoraggio, la valutazione e, ove opportuno, le ispezioni, in particolare nei settori identificati come ad alto rischio di violazioni dei diritti dei lavoratori, conformemente al diritto o alle prassi amministrative nazionali. 2.   Gli Stati membri prevedono sanzioni nei confronti dei datori di lavoro che non abbiano rispettato gli obblighi a norma della presente direttiva. Tali sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. 3.   Gli Stati membri provvedono affinché i servizi incaricati dell’ispezione del lavoro o le autorità competenti e, ove previsto dal diritto nazionale per i cittadini dello Stato membro, le organizzazioni che rappresentano gli interessi dei lavoratori abbiano accesso al luogo di lavoro. Se l’alloggio è fornito dal datore di lavoro e se previsto dal diritto nazionale per i cittadini dello Stato membro, l’accesso al luogo di lavoro include l’accesso a tale alloggio a condizione che il lavoratore di paese terzo acconsenta a tale accesso.
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