Art. 16

Informazioni al pubblico

In vigore dal 24 apr 2024
Informazioni al pubblico Gli Stati membri provvedono affinché siano facilmente accessibili al pubblico informazioni regolarmente aggiornate, anche tramite fonti accessibili provenienti da paesi terzi pertinenti: a) sulle condizioni d’ingresso e di soggiorno nel loro territorio a fini lavorativi dei cittadini di paesi terzi; b) su tutti i documenti giustificativi richiesti per la domanda di un permesso unico; c) sulle condizioni di ingresso e soggiorno, compresi i diritti, gli obblighi e le garanzie procedurali dei cittadini di paesi terzi e dei loro familiari.
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