Art. 17
Relazioni
In vigore dal 24 apr 2024
Relazioni
1. Periodicamente, e per la prima volta entro il 21 maggio 2029, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’applicazione della presente direttiva negli Stati membri e propone, se del caso, le modifiche che ritiene necessarie.
2. Per la prima volta entro il 30 giugno 2028 e in seguito annualmente, gli Stati membri comunicano alla Commissione (Eurostat) statistiche sul numero di cittadini di paesi terzi che hanno presentato domanda di permesso unico, che hanno ottenuto un permesso unico e il cui permesso unico è stato rinnovato o revocato nell’anno civile precedente, conformemente al regolamento (CE) n. 862/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio (25). Tali statistiche riguardano periodi di riferimento di un anno civile, sono disaggregate per tipo di decisione, motivo della decisione, durata di validità dei permessi, cittadinanza, sesso ed età e, se disponibile, attività lavorativa e sono trasmesse entro sei mesi dalla fine del periodo di riferimento.
Storico versioni
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