Art. 10

Modifica della direttiva 2013/36/UE

In vigore dal 13 dic 2023
Modifica della direttiva 2013/36/UE Nella direttiva 2013/36/UE è inserito l’articolo seguente: «Articolo 116 bis Accessibilità delle informazioni tramite il punto di accesso unico europeo A decorrere dal 10 gennaio 2030 gli Stati membri assicurano che le informazioni di cui all’articolo 68, paragrafi 1 e 2, e all’articolo 131, paragrafo 12, della presente direttiva siano rese accessibili tramite il punto di accesso unico europeo (ESAP) istituito a norma del regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio (*10). A tal fine, l’organismo di raccolta ai sensi dell’, punto 2), di tale regolamento è l’autorità competente o l’autorità designata. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni soddisfino i requisiti seguenti: a) sono trasmesse in un formato per dati estraibili ai sensi dell’, punto 3), del regolamento (UE) 2023/2859; b) sono corredate dei metadati seguenti: i) tutte le denominazioni della persona fisica o ente a cui le informazioni fanno riferimento; ii) se disponibile, l’identificativo della persona giuridica dell’ente, come specificato ai sensi dell’, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2023/2859; iii) il tipo di informazioni come da classificazione di cui all’, paragrafo 4, lettera c), di tale regolamento; iv) un’indicazione che precisi se le informazioni includono dati personali.
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