Art. 10
Modifica della direttiva 2013/36/UE
In vigore dal 13 dic 2023
Modifica della direttiva 2013/36/UE
Nella direttiva 2013/36/UE è inserito l’articolo seguente:
«Articolo 116 bis
Accessibilità delle informazioni tramite il punto di accesso unico europeo
A decorrere dal 10 gennaio 2030 gli Stati membri assicurano che le informazioni di cui all’articolo 68, paragrafi 1 e 2, e all’articolo 131, paragrafo 12, della presente direttiva siano rese accessibili tramite il punto di accesso unico europeo (ESAP) istituito a norma del regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio (*10). A tal fine, l’organismo di raccolta ai sensi dell’, punto 2), di tale regolamento è l’autorità competente o l’autorità designata.
Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni soddisfino i requisiti seguenti:
a)
sono trasmesse in un formato per dati estraibili ai sensi dell’, punto 3), del regolamento (UE) 2023/2859;
b)
sono corredate dei metadati seguenti:
i)
tutte le denominazioni della persona fisica o ente a cui le informazioni fanno riferimento;
ii)
se disponibile, l’identificativo della persona giuridica dell’ente, come specificato ai sensi dell’, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2023/2859;
iii)
il tipo di informazioni come da classificazione di cui all’, paragrafo 4, lettera c), di tale regolamento;
iv)
un’indicazione che precisi se le informazioni includono dati personali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2023:2864:oj#art-10