Art. 12
Modifica della direttiva 2014/65/UE
In vigore dal 13 dic 2023
Modifica della direttiva 2014/65/UE
Nella direttiva 2014/65/UE è inserito l’articolo seguente:
«Articolo 87 bis
Accessibilità delle informazioni tramite il punto di accesso unico europeo
1. A decorrere dal 10 gennaio 2030 gli Stati membri assicurano che, quando rendono pubbliche informazioni di cui all’articolo 27, paragrafi 3 e 6, all’articolo 33, paragrafo 3, lettere c), d) ed f), e all’articolo 46, paragrafo 2, della presente direttiva, le imprese di investimento, i gestori del mercato o gli emittenti trasmettano tali informazioni contemporaneamente al pertinente organismo di raccolta di cui al paragrafo 3 del presente articolo al fine di renderle accessibili tramite il punto di accesso unico europeo (ESAP), istituito a norma del regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio (*12).
Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni soddisfino i requisiti seguenti:
a)
sono trasmesse in un formato per dati estraibili ai sensi dell’, punto 3), del regolamento (UE) 2023/2859 o, laddove previsto dal diritto dell’Unione, in un formato leggibile meccanicamente ai sensi dell’, punto 4), di tale regolamento;
b)
sono corredate dei metadati seguenti:
i)
tutte le denominazioni dell’impresa di investimento, del gestore del mercato o dell’emittente a cui le informazioni fanno riferimento;
ii)
l’identificativo della persona giuridica dell’impresa di investimento, del gestore del mercato o dell’emittente come specificato ai sensi dell’, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2023/2859;
iii)
le dimensioni, per categoria, dell’impresa di investimento, del gestore di mercato o dell’emittente, come specificate ai sensi dell’, paragrafo 4, lettera d), di tale regolamento;
iv)
il tipo di informazioni come da classificazione di cui all’, paragrafo 4, lettera c), di tale regolamento;
v)
un’indicazione che precisi se le informazioni contengono dati personali.
2. Ai fini del paragrafo 1, lettera b), punto ii), gli Stati membri assicurano che le imprese di investimento, i gestori del mercato e gli emittenti ottengano un identificativo della persona giuridica.
3. Entro il 9 gennaio 2030, al fine di rendere le informazioni di cui all’articolo 27, paragrafi 3 e 6, e all’articolo 33, paragrafo 3, lettere c), d) ed f) della presente direttiva accessibili tramite l’ESAP, gli Stati membri designano almeno un organismo di raccolta ai sensi dell’, punto 2), del regolamento (UE) 2023/2859 e ne danno notifica all’ESMA.
Al fine di rendere le informazioni di cui al paragrafo 46, paragrafo 2, della presente direttiva accessibili tramite l’ESAP, l’organismo di raccolta ai sensi dell’, punto 2), del regolamento (UE) 2023/2859 è l’autorità competente.
4. A decorrere dal 10 gennaio 2030 gli Stati membri assicurano che le informazioni di cui all’articolo 32, paragrafo 2, primo comma, e agli articoli 52, paragrafo 2, e 71, paragrafi 1 e 2, della presente direttiva siano rese accessibili tramite l’ESAP. A tal fine, l’organismo di raccolta ai sensi dell’, punto 2), del regolamento (UE) 2023/2859 è l’autorità competente.
Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni soddisfino i requisiti seguenti:
a)
sono trasmesse in un formato per dati estraibili ai sensi dell’, punto 3), del regolamento (UE) 2023/2859;
b)
sono corredate dei metadati seguenti:
i)
tutte le denominazioni dell’impresa di investimento o del gestore del mercato a cui le informazioni fanno riferimento;
ii)
se disponibile, l’identificativo della persona giuridica dell’impresa di investimento o del gestore del mercato, come specificato ai sensi dell’, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (EU) 2023/2859;
iii)
il tipo di informazioni come da classificazione di cui all’, paragrafo 4, lettera c), di tale regolamento;
iv)
un’indicazione che precisi se le informazioni contengono dati personali.
5. A decorrere dal 10 gennaio 2030, le informazioni di cui all’, paragrafo 3, all’, paragrafo 10, quarta frase, e all’articolo 58, paragrafo 1, lettera a), della presente direttiva sono rese accessibili tramite l’ESAP. A tal fine, l’organismo di raccolta ai sensi dell’, punto 2), del regolamento (UE) 2023/2859 è l’ESMA.
Tali informazioni soddisfano i requisiti seguenti:
a)
sono trasmesse in un formato per dati estraibili ai sensi dell’, punto 3), del regolamento (UE) 2023/2859;
b)
sono corredate dei metadati seguenti:
i)
tutte le denominazioni dell’impresa di investimento o del gestore del mercato a cui le informazioni fanno riferimento;
ii)
se disponibile, l’identificativo della persona giuridica dell’impresa di investimento o del gestore del mercato, come specificato ai sensi dell’, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (EU) 2023/2859;
iii)
il tipo di informazioni come da classificazione di cui all’, paragrafo 4, lettera c), di tale regolamento;
iv)
un’indicazione che precisi se le informazioni contengono dati personali.
6. A decorrere dal 10 gennaio 2030, gli Stati membri assicurano che le informazioni di cui all’articolo 29, paragrafo 3, della presente direttiva siano rese accessibili tramite l’ESAP. A tal fine, l’organismo di raccolta ai sensi dell’, punto 2), del regolamento (UE) 2023/2859 è il registro pubblico.
Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni soddisfino i requisiti seguenti:
a)
sono trasmesse in un formato per dati estraibili ai sensi dell’, punto 3), del regolamento (UE) 2023/2859;
b)
sono corredate dei metadati seguenti:
i)
tutte le denominazioni dell’agente collegato a cui le informazioni fanno riferimento;
ii)
se disponibile, l’identificativo della persona giuridica dell’agente collegato, come specificato ai sensi dell’, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2023/2859;
iii)
il tipo di informazioni come da classificazione di cui all’, paragrafo 4, lettera c), di tale regolamento;
iv)
un’indicazione che precisi se le informazioni contengono dati personali.
7. Al fine di garantire la raccolta e la gestione efficienti delle informazioni trasmesse in conformità del paragrafo 1, l’ESMA elabora progetti di norme tecniche di attuazione al fine di specificare quanto segue:
a)
eventuali altri metadati di cui devono essere corredate le informazioni;
b)
la strutturazione dei dati nelle informazioni;
c)
per quali informazioni è richiesto un formato leggibile meccanicamente e, in tali casi, quale formato leggibile meccanicamente debba essere utilizzato.
Ai fini della lettera c), l’ESMA valuta i vantaggi e gli svantaggi dei diversi formati leggibili meccanicamente ed effettua adeguate verifiche sul campo.
L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente all’ del regolamento (UE) n. 1095/2010.
8. Se necessario, l’ESMA adotta orientamenti per garantire che i metadati trasmessi conformemente al paragrafo 7, primo comma, lettera a), siano corretti.
Storico versioni
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