Art. 9

Modifica della direttiva 2013/34/UE

In vigore dal 13 dic 2023
Modifica della direttiva 2013/34/UE Nella direttiva 2013/34/UE è inserito il seguente articolo: «Articolo 33 bis Accessibilità delle informazioni tramite il punto di accesso unico europeo 1.   A decorrere dal 10 gennaio 2028 gli Stati membri assicurano che, quando rendono pubblici la relazione sulla gestione, la relazione sulla gestione consolidata, comprese, per entrambe le relazioni, le informazioni richieste all’ del regolamento (UE) 2020/852, nonché il bilancio d’esercizio, il bilancio consolidato, la relazione di revisione, la relazione di attestazione della conformità, le relazioni sulla sostenibilità concernenti le imprese di paesi terzi e la relativa attestazione della conformità, la dichiarazione di cui all’articolo 40 bis, paragrafo 2, quarto comma, della presente direttiva, la relazione sui pagamenti a favore dei governi, nonché la relazione sui pagamenti ai governi consolidata di cui agli articoli 30, 40 quater e 45 della presente direttiva, le imprese di cui agli articoli 19 bis, 29 bis e 40 bis della presente direttiva trasmettano tali bilanci e relazioni contemporaneamente all’organismo di raccolta di cui al paragrafo 4 del presente articolo al fine di renderli accessibili tramite il punto di accesso unico europeo (ESAP), istituito a norma del regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio (*9). Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni soddisfino i requisiti seguenti: a) sono trasmesse in un formato per dati estraibili ai sensi dell’, punto 3), del regolamento (UE) 2023/2859 o, laddove previsto dal diritto dell’Unione o nazionale, in un formato leggibile meccanicamente ai sensi dell’, punto 4), di tale regolamento; b) sono corredate dei metadati seguenti: i) tutte le denominazioni dell’impresa a cui le informazioni fanno riferimento, nonché, se l’impresa che comunica informazioni è un’impresa figlia esentata a norma dell’articolo 29 bis, paragrafo 4, secondo comma, la denominazione dell’impresa madre che comunica informazioni a livello di gruppo; ii) l’identificativo della persona giuridica dell’impresa e, se l’impresa che comunica informazioni è un’impresa figlia esentata a norma dell’articolo 29 bis, paragrafo 4, secondo comma, se disponibile, l’identificativo della persona giuridica dell’impresa madre che comunica informazioni a livello di gruppo, come specificato ai sensi dell’, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2023/2859; iii) le dimensioni dell’impresa per categoria, come specificate ai sensi dell’, paragrafo 4, lettera d), di tale regolamento; iv) il settore o i settori industriali delle attività economiche dell’impresa, come specificato a norma dell’, paragrafo 4, lettera e), di tale regolamento; v) il tipo di informazioni come da classificazione di cui all’, paragrafo 4, lettera c), di tale regolamento; vi) un’indicazione che precisi se le informazioni contengono dati personali. 2.   Se un’impresa ha trasmesso le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo a un meccanismo ufficialmente stabilito ai sensi dell’articolo 23 bis della direttiva 2004/109/CE al fine di rendere tali informazioni accessibili tramite l’ESAP, si considera che tale impresa abbia adempiuto ai propri obblighi di cui al paragrafo 1 del presente articolo, a condizione che tali informazioni soddisfino tutti i requisiti sui metadati di cui al paragrafo 1 del presente articolo. 3.   Ai fini del paragrafo 1, lettera b), punto ii), gli Stati membri assicurano che le imprese ottengano un identificativo della persona giuridica. 4.   Entro il 9 gennaio 2028, al fine di rendere le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo accessibili tramite l’ESAP, gli Stati membri designano almeno un organismo di raccolta ai sensi dell’, punto 2), del regolamento (UE) 2023/2859 e ne danno notifica all’ESMA. 5.   Al fine di garantire la raccolta e la gestione efficienti delle informazioni trasmesse conformemente al paragrafo 1, alla Commissione è conferito il potere di adottare misure di esecuzione per specificare: a) eventuali altri metadati di cui devono essere corredate le informazioni; b) la strutturazione dei dati nelle informazioni; c) per quali informazioni è richiesto un formato leggibile meccanicamente e, in tali casi, quale formato leggibile meccanicamente debba essere utilizzato. 6.   Se necessario, la Commissione adotta orientamenti per garantire che i metadati trasmessi conformemente al paragrafo 5, lettera a), siano corretti.
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