Art. 8

Modifica della direttiva 2011/61/UE

In vigore dal 13 dic 2023
Modifica della direttiva 2011/61/UE Nella direttiva 2011/61/UE è inserito il seguente articolo: «Articolo 69 ter Accessibilità delle informazioni tramite il punto di accesso unico europeo A decorrere dal 10 gennaio 2030 le informazioni di cui all’, paragrafo 5, secondo comma, della presente direttiva sono rese accessibili tramite il punto di accesso unico europeo (ESAP), istituito a norma del regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio (*8). A tal fine, l’organismo di raccolta ai sensi dell’, punto 2), del regolamento (UE) 2023/2859 è l’AESFEM. Tali informazioni soddisfano i requisiti seguenti: a) sono trasmesse in un formato per dati estraibili ai sensi dell’, punto 3), del regolamento (UE) 2023/2859; b) sono corredate dei metadati seguenti: i) tutte le denominazioni del GEFIA autorizzato ai sensi della presente direttiva e l’elenco dei FIA gestiti o commercializzati dal GEFIA a cui si riferiscono le informazioni; ii) se disponibile, l’identificativo della persona giuridica del GEFIA autorizzato ai sensi della presente direttiva e l’elenco dei FIA gestiti o commercializzati da tale GEFIA, come specificato ai sensi dell’, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2023/2859; iii) il tipo di informazioni come da classificazione di cui all’, paragrafo 4, lettera c), di tale regolamento; iv) un’indicazione che precisi se le informazioni contengono dati personali.
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