Art. 8
Modifica della direttiva 2011/61/UE
In vigore dal 13 dic 2023
Modifica della direttiva 2011/61/UE
Nella direttiva 2011/61/UE è inserito il seguente articolo:
«Articolo 69 ter
Accessibilità delle informazioni tramite il punto di accesso unico europeo
A decorrere dal 10 gennaio 2030 le informazioni di cui all’, paragrafo 5, secondo comma, della presente direttiva sono rese accessibili tramite il punto di accesso unico europeo (ESAP), istituito a norma del regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio (*8). A tal fine, l’organismo di raccolta ai sensi dell’, punto 2), del regolamento (UE) 2023/2859 è l’AESFEM.
Tali informazioni soddisfano i requisiti seguenti:
a)
sono trasmesse in un formato per dati estraibili ai sensi dell’, punto 3), del regolamento (UE) 2023/2859;
b)
sono corredate dei metadati seguenti:
i)
tutte le denominazioni del GEFIA autorizzato ai sensi della presente direttiva e l’elenco dei FIA gestiti o commercializzati dal GEFIA a cui si riferiscono le informazioni;
ii)
se disponibile, l’identificativo della persona giuridica del GEFIA autorizzato ai sensi della presente direttiva e l’elenco dei FIA gestiti o commercializzati da tale GEFIA, come specificato ai sensi dell’, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2023/2859;
iii)
il tipo di informazioni come da classificazione di cui all’, paragrafo 4, lettera c), di tale regolamento;
iv)
un’indicazione che precisi se le informazioni contengono dati personali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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