Art. 20

Forma del contratto di credito

In vigore dal 18 ott 2023
Forma del contratto di credito 1.   Gli Stati membri dispongono che i contratti di credito ed eventuali loro modifiche siano redatti su supporto cartaceo o altro supporto durevole e che a tutte le parti del contratto sia fornita una copia del contratto di credito. 2.   Gli Stati membri possono introdurre o mantenere norme nazionali riguardanti la validità della conclusione dei contratti di credito conformi al diritto dell'Unione.
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