Art. 22

Informazioni relative alla modifica del contratto di credito

In vigore dal 18 ott 2023
Informazioni relative alla modifica del contratto di credito Fatti salvi gli altri obblighi previsti dalla presente direttiva, gli Stati membri assicurano che, prima di modificare le condizioni del contratto di credito, il creditore comunichi al consumatore, su supporto cartaceo o altro supporto durevole specificato nel contratto di credito, le informazioni seguenti: a) una descrizione chiara delle modifiche proposte indicando, se del caso, la necessità del consenso del consumatore o una spiegazione delle modifiche introdotte per legge; b) il calendario per l'attuazione delle modifiche di cui alla lettera a); c) i mezzi di reclamo a disposizione del consumatore in relazione alle modifiche di cui alla lettera a); d) il periodo di tempo a disposizione per presentare un reclamo; e) il nome e l'indirizzo dell'autorità competente cui può essere presentato tale reclamo.
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