Art. 23

Partenariati per l'efficienza energetica

In vigore dal 13 set 2023
Partenariati per l'efficienza energetica 1.   Entro l'11 ottobre 2024 la Commissione valuta se i partenariati esistenti contemplano l'efficienza energetica. Se dalla valutazione emerge che i partenariati esistenti non contemplano a sufficienza l'efficienza energetica, la Commissione istituisce partenariati settoriali per l'efficienza energetica a livello di Unione, con sottopartenariati per ciascun settore mancante, che riuniscano i principali portatori di interessi, tra cui le parti sociali, in settori quali TIC, trasporti, finanze ed edilizia, in modo inclusivo e rappresentativo. Qualora sia istituito un partenariato, la Commissione nomina, se del caso, un presidente per ciascun partenariato settoriale dell'Unione per l'efficienza energetica. 2.   I partenariati di cui al paragrafo 1 agevolano i dialoghi sul clima e sulla transizione energetica tra gli attori pertinenti e incoraggiano i settori a elaborare tabelle di marcia per l'efficienza energetica al fine di mappare le misure e le opzioni tecnologiche disponibili per conseguire risparmi energetici, prepararsi alle energie rinnovabili e decarbonizzare i settori. Tali tabelle di marcia fornirebbero un valido contributo per aiutare i settori a pianificare gli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi della presente direttiva e del regolamento (UE) 2021/1119 e agevolerebbero inoltre la cooperazione transfrontaliera tra gli attori per rafforzare il mercato interno.
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