Art. 24

Responsabilizzazione e tutela dei clienti vulnerabili e alleviamento della povertà energetica

In vigore dal 13 set 2023
Responsabilizzazione e tutela dei clienti vulnerabili e alleviamento della povertà energetica 1.   Fatte salve le loro politiche economiche e sociali nazionali e fatti salvi i loro obblighi conformemente al diritto dell'Unione, gli Stati membri adottano le misure appropriate per responsabilizzare e tutelare le persone in condizioni di povertà energetica, i clienti vulnerabili, le persone appartenenti a famiglie a basso reddito e, se del caso, le persone che vivono negli alloggi sociali. Nel definire il concetto di clienti vulnerabili ai sensi dell', paragrafo 3, della direttiva 2009/73/CE e dell', paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/944, gli Stati membri tengono conto degli utenti finali. 2.   Fatte salve le loro politiche economiche e sociali nazionali e fatti salvi i loro obblighi conformemente al diritto dell'Unione, al fine di alleviare la povertà energetica gli Stati membri attuano misure di miglioramento dell'efficienza energetica e misure correlate di informazione o tutela dei consumatori, in particolare quelle prescritte all', paragrafo 3, e all' della presente direttiva, in via prioritaria presso le persone in condizioni di povertà energetica, i clienti vulnerabili, le persone appartenenti a famiglie a basso reddito e, se del caso, le persone che vivono negli alloggi sociali. Il monitoraggio e la comunicazione di tali misure avvengono nel quadro dei requisiti di comunicazione esistenti di cui all' del regolamento (UE) 2018/1999. 3.   Al fine di sostenere le persone in condizioni di povertà energetica, i clienti vulnerabili, le persone appartenenti a famiglie a basso reddito e, se del caso, le persone che vivono negli alloggi sociali, gli Stati membri, se del caso: a) mettono in atto misure di miglioramento dell'efficienza energetica volte a mitigare gli effetti distributivi di altre politiche e misure, quali le misure fiscali attuate conformemente all' della presente direttiva, o dell'applicazione dello scambio di quote di emissioni ai settori dell'edilizia e dei trasporti conformemente alla direttiva 2003/87/CE; b) fanno il miglior uso possibile dei fondi pubblici disponibili a livello dell'Unione e nazionale, compresi, se del caso, i contributi finanziari che gli Stati membri ricevono dal Fondo sociale per il clima a norma degli del regolamento (UE) 2023/955 e i proventi della vendita all'asta delle quote di emissioni a norma dell’EU ETS in conformità della direttiva 2003/87/CE, investendoli in via prioritaria in misure di miglioramento dell'efficienza energetica; c) realizzano investimenti tempestivi e orientati al futuro in misure di miglioramento dell'efficienza energetica prima che si manifestino gli effetti distributivi di altre politiche e misure; d) promuovono l'assistenza tecnica e il varo di strumenti finanziari e di finanziamento abilitanti, quali regimi di compensazione in bolletta, riserve locali per perdite su crediti, fondi di garanzia e fondi mirati a ristrutturazioni profonde e ristrutturazioni che determinano guadagni energetici minimi; e) promuovono l'assistenza tecnica rivolta agli attori sociali al fine di favorire la partecipazione attiva al mercato dell'energia dei clienti vulnerabili e il cambiamento in meglio delle loro abitudini di consumo energetico; f) garantiscono l'accesso a finanziamenti, contributi o sovvenzioni subordinato a guadagni energetici minimi e facilitano così l'accesso a prestiti bancari a prezzi abbordabili o ad apposite linee di credito. 4.   Gli Stati membri creano una rete di esperti di vari settori, tra cui sanità, edilizia e settore sociale, o incaricano una rete esistente, di elaborare strategie volte a sostenere i responsabili politici locali e nazionali nell'attuazione di misure di miglioramento dell'efficienza energetica come anche strumenti finanziari e di assistenza tecnica volti ad alleviare la povertà energetica. Gli Stati membri si adoperano affinché la composizione della rete di esperti rispetti il principio dell’equilibrio di genere e rifletta i punti di vista di tutti. Gli Stati membri possono incaricare la rete di esperti di offrire consulenza in merito a: a) le definizioni nazionali dei concetti di «povertà energetica», «condizioni di povertà energetica» e «clienti vulnerabili», includendovi gli utenti finali, nonché i relativi indicatori e criteri; b) lo sviluppo o il miglioramento degli indicatori e degli insiemi di dati rilevanti per la questione della povertà energetica che dovrebbero essere usati e comunicati; c) metodi e misure tesi a garantire l'accessibilità del costo della vita e la promozione della neutralità dei costi degli alloggi, oppure modalità per assicurare che i fondi pubblici investiti in misure di miglioramento dell'efficienza energetica vadano a beneficio sia dei proprietari che dei locatari di immobili e unità immobiliari, con particolare riferimento alle persone in condizioni di povertà energetica, ai clienti vulnerabili, alle persone appartenenti a famiglie a basso reddito e, se del caso, alle persone che vivono negli alloggi sociali; d) misure per prevenire o porre rimedio alle situazioni in cui determinati gruppi si trovano maggiormente o corrono maggiormente il rischio di trovarsi in condizioni di povertà energetica o sono più esposti ai suoi effetti negativi, ad esempio sulla base del reddito, del genere, delle condizioni di salute o dell'appartenenza a una minoranza, e dell'appartenenza demografica.
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