Art. 17

Individuazione dei soggetti critici di particolare rilevanza europea

In vigore dal 14 dic 2022
Individuazione dei soggetti critici di particolare rilevanza europea 1.   Un soggetto è considerato soggetto critico di particolare rilevanza europea se: a) è stato individuato come soggetto critico ai sensi dell’, paragrafo 1; b) fornisce servizi essenziali identici o analoghi a o in sei o più Stati membri; e c) è stato notificato ai sensi del paragrafo 3. 2.   Gli Stati membri provvedono affinché un soggetto critico, a seguito della notifica di cui all’, paragrafo 3, comunichi alla rispettiva autorità competente se fornisce servizi essenziali a o in sei o più Stati membri. In tal caso, gli Stati membri provvedono affinché il soggetto critico comunichi alla rispettiva autorità competente quali servizi essenziali fornisce a o in tali Stati membri e a quali o in quali Stati membri fornisce tali servizi essenziali. Lo Stato membro notifica alla Commissione, senza indebito ritardo, l’identità di tali soggetti critici e le informazioni che essi forniscono ai sensi del presente paragrafo. La Commissione si consulta con l’autorità competente dello Stato membro che ha individuato un soggetto critico di cui al primo comma, l’autorità competente di altri Stati membri interessati e il soggetto critico in questione. Nel corso di tali consultazioni ciascuno Stato membro comunica alla Commissione se ritiene che i servizi forniti a tale Stato membro dal soggetto critico siano servizi essenziali. 3.   Se stabilisce, sulla base delle consultazioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo, che il soggetto critico interessato fornisce servizi essenziali a o in sei o più Stati membri, la Commissione comunica a tale soggetto critico, tramite la relativa autorità competente, la sua individuazione come soggetto critico di particolare rilevanza europea e informa tale soggetto critico degli obblighi ai quali è assoggettato ai sensi del presente capo e della data a decorrere dalla quale si applicano tali obblighi. Una volta che la Commissione ha informato l’autorità competente della sua decisione di considerare un soggetto critico come un soggetto critico di particolare rilevanza europea, l’autorità competente trasmette tale notifica senza indebito ritardo a tale soggetto critico. 4.   Il presente capo si applica al soggetto critico di particolare rilevanza europea interessato a decorrere dalla data di ricevimento della notifica di cui al paragrafo 3 del presente articolo.
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