Art. 18
Missioni di consulenza
In vigore dal 14 dic 2022
Missioni di consulenza
1. Su richiesta dello Stato membro che ha individuato un soggetto critico di particolare rilevanza europea come soggetto critico ai sensi dell’, paragrafo 1, la Commissione organizza una missione di consulenza per valutare le misure predisposte da tale soggetto critico per adempiere ai propri obblighi di cui al capo III.
2. Di propria iniziativa o su richiesta di uno o più Stati membri a cui o in cui è fornito il servizio essenziale, e a condizione che lo Stato membro che ha individuato un soggetto critico di particolare rilevanza europea come soggetto critico ai sensi dell’, paragrafo 1, sia d’accordo, la Commissione organizza una missione di consulenza di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
3. Su richiesta motivata della Commissione o di uno o più Stati membri a cui o in cui è fornito il servizio essenziale, lo Stato membro che ha individuato un soggetto critico di particolare rilevanza europea come soggetto critico ai sensi dell’, paragrafo 1 fornisce alla Commissione:
a)
le parti pertinenti della valutazione del rischio del soggetto critico;
b)
un elenco delle pertinenti misure adottate ai sensi dell’;
c)
le azioni di vigilanza o di esecuzione, comprese le valutazioni di conformità o i provvedimenti emessi, che la relativa autorità competente ha intrapreso nei confronti di tale soggetto critico ai sensi degli .
4. Entro tre mesi dalla sua conclusione, la missione di consulenza riferisce i suoi risultati alla Commissione, allo Stato membro che ha individuato un soggetto critico di particolare rilevanza europea come soggetto critico ai sensi dell’, paragrafo 1, allo Stato membro a cui o in cui è fornito il servizio essenziale e al soggetto critico interessato.
Gli Stati membri a cui o in cui è fornito il servizio essenziale analizzano la relazione di cui al primo comma e, qualora necessario, danno indicazioni alla Commissione sull’adempimento o meno degli obblighi di cui al capo III da parte del soggetto critico di particolare rilevanza europea interessato e, se del caso, su quali misure potrebbero essere adottate per migliorare la resilienza di tale soggetto critico.
Sulla base dell’indicazione di cui al secondo comma del presente paragrafo, la Commissione comunica allo Stato membro che ha individuato un soggetto critico di particolare rilevanza europea come soggetto critico ai sensi dell’, paragrafo 1, agli Stati membri a cui o in cui è fornito il servizio essenziale e a tale soggetto critico il suo parere sull’adempimento o meno degli obblighi di cui al capo III da parte di tale soggetto critico e, se del caso, quali misure potrebbero essere adottate per migliorare la sua resilienza.
Lo Stato membro che ha individuato un soggetto critico di particolare rilevanza europea come soggetto critico ai sensi dell’, paragrafo 1 provvede affinché la sua autorità competente e il soggetto critico interessato tengano conto del parere di cui al terzo comma del presente paragrafo e fornisce alla Commissione e agli Stati membri a cui o in cui è fornito il servizio essenziale informazioni sulle misure adottate a seguito di tale parere.
5. Ogni missione di consulenza è composta da esperti dello Stato membro in cui è situato il soggetto critico di particolare rilevanza europea, da esperti degli Stati membri a cui o in cui è fornito il servizio essenziale, e da rappresentanti della Commissione. Tali Stati membri possono proporre i loro candidati. La Commissione, previa consultazione dello Stato membro che ha individuato un soggetto critico di particolare rilevanza europea come soggetto critico ai sensi dell’, paragrafo 1, seleziona e nomina i membri di ciascuna missione di consulenza in base alla loro capacità professionale e garantendo, ove possibile, una rappresentanza equilibrata sotto il profilo geografico di tutti gli Stati membri interessati. Ogniqualvolta necessario, i membri della missione di consulenza devono essere in possesso di un valido e appropriato nulla osta di sicurezza. La Commissione sostiene i costi relativi alla partecipazione alle missioni di consulenza.
La Commissione organizza il programma di ciascuna missione di consulenza consultandosi con i membri della missione di consulenza in questione e d’accordo con lo Stato membro che ha individuato un soggetto critico di particolare rilevanza europea come soggetto critico ai sensi dell’, paragrafo 1.
6. La Commissione adotta un atto di esecuzione che stabilisce le norme relative alle modalità procedurali per la presentazione di richieste per l’organizzazione di missioni di consulenza, per il trattamento di tali richieste, per lo svolgimento delle missioni di consulenza e per le attinenti relazioni e per il trattamento della comunicazione del parere della Commissione di cui al paragrafo 4, terzo comma del presente articolo e delle misure adottate, tenendo in debito conto la riservatezza e la sensibilità aziendale delle informazioni interessate. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2.
7. Gli Stati membri provvedono affinché i soggetti critici di particolare rilevanza europea forniscano alle missioni di consulenza accesso alle informazioni e ai sistemi e impianti relativi alla fornitura dei loro servizi essenziali che sono necessari per lo svolgimento della missione di consulenza interessata.
8. Le missioni di consulenza sono svolte conformemente al diritto nazionale applicabile dello Stato membro in cui hanno luogo, nel rispetto della responsabilità di tale Stato membro in materia di sicurezza nazionale e della tutela dei propri interessi di sicurezza.
9. Nell’organizzare le missioni di consulenza la Commissione tiene conto delle relazioni sulle ispezioni da essa effettuate ai sensi dei regolamenti (CE) n. 725/2004 e (CE) n. 300/2008 e delle relazioni sui controlli da essa svolti ai sensi della direttiva 2005/65/CE in merito al soggetto critico interessato.
10. La Commissione informa il gruppo per la resilienza dei soggetti critici di cui all’ ogniqualvolta è organizzata una missione di consulenza. Lo Stato membro in cui si è svolta la missione di consulenza e la Commissione informano inoltre il gruppo per la resilienza dei soggetti critici in merito ai principali risultati della missione di consulenza e alle lezioni apprese al fine di promuovere l’apprendimento reciproco.
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