Art. 8

Autorità competenti e punti di contatto unici

In vigore dal 14 dic 2022
Autorità competenti e punti di contatto unici 1.   Ogni Stato membro designa o istituisce una o più autorità competenti responsabili della cibersicurezza e dei compiti di vigilanza di cui al capo VII (autorità competenti). 2.   Le autorità competenti di cui al paragrafo 1 controllano l'attuazione della presente direttiva a livello nazionale. 3.   Ogni Stato membro designa o istituisce un punto di contatto unico. Se uno Stato membro designa o istituisce soltanto un'autorità competente a norma del paragrafo 1, quest'ultima è anche il punto di contatto unico per tale Stato membro. 4.   Ogni punto di contatto unico svolge una funzione di collegamento per garantire la cooperazione transfrontaliera delle autorità del relativo Stato membro con le autorità pertinenti degli altri Stati membri, e, ove opportuno, con la Commissione e l'ENISA, nonché per garantire la cooperazione intersettoriale con altre autorità competenti dello stesso Stato membro. 5.   Gli Stati membri garantiscono che le proprie autorità competenti e i propri punti di contatto unici siano dotati di risorse adeguate per svolgere in modo efficiente ed efficace i compiti loro assegnati e conseguire in questo modo gli obiettivi della presente direttiva. 6.   Ogni Stato membro notifica alla Commissione, senza indebiti ritardi, l'identità dell'autorità competente di cui al paragrafo 1 e del punto di contatto unico di cui al paragrafo 3, i compiti di tali autorità e qualsiasi ulteriore modifica dei medesimi. Ciascuno Stato membro rende pubblica l'identità della propria autorità competente. La Commissione elabora un elenco dei punti di contatto unici disponibili.
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