Art. 10

Team di risposta agli incidenti di sicurezza informatica (CSIRT)

In vigore dal 14 dic 2022
Team di risposta agli incidenti di sicurezza informatica (CSIRT) 1.   Ogni Stato membro designa o istituisce uno o più CSIRT. È possibile designare o istituire i CSIRT all'interno di un'autorità competente. I CSIRT sono conformi ai requisiti di cui all', paragrafo 1, si occupano almeno dei settori, dei sottosettori e dei tipi di soggetto di cui agli allegati I e II e sono responsabili della gestione degli incidenti conformemente a una procedura ben definita. 2.   Gli Stati membri provvedono affinché ogni CSIRT disponga di risorse adeguate per svolgere efficacemente i suoi compiti di cui all', paragrafo 3. 3.   Gli Stati membri provvedono affinché ogni CSIRT disponga di un'infrastruttura di informazione e comunicazione adeguata, sicura e resiliente attraverso la quale scambiare informazioni con i soggetti essenziali e importanti e con gli altri portatori di interesse pertinenti. A tal fine gli Stati membri provvedono affinché ogni CSIRT contribuisca allo sviluppo di strumenti sicuri per la condivisione delle informazioni. 4.   I CSIRT cooperano e, se opportuno, scambiano informazioni pertinenti conformemente all' con comunità settoriali o intersettoriali di soggetti essenziali e importanti. 5.   I CSIRT partecipano alle revisioni tra pari organizzate conformemente all'. 6.   Gli Stati membri garantiscono la collaborazione effettiva, efficiente e sicura dei loro CSIRT nella rete di CSIRT. 7.   I CSIRT possono stabilire relazioni di cooperazione con team nazionali di risposta agli incidenti di sicurezza informatica di paesi terzi. Nell'ambito di tali relazioni di cooperazione, gli Stati membri facilitano uno scambio di informazioni efficace, efficiente e sicuro con tali team nazionali di risposta agli incidenti di sicurezza informatica di paesi terzi, utilizzando i pertinenti protocolli di condivisione delle informazioni, compreso il protocollo TLP (Traffic Light Protocol). I CSIRT possono scambiare informazioni pertinenti con team nazionali di risposta agli incidenti di sicurezza informatica di paesi terzi, compresi dati personali a norma del diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati. 8.   I CSIRT possono cooperare con team nazionali di risposta agli incidenti di sicurezza informatica di paesi terzi o con organismi equivalenti di paesi terzi, in particolare al fine di fornire loro assistenza in materia di cibersicurezza. 9.   Ogni Stato membro notifica alla Commissione senza indebiti ritardi l'identità del CSIRT di cui al paragrafo 1 del presente articolo e del CSIRT designato come coordinatore conformemente all', paragrafo 1, i rispettivi compiti in relazione ai soggetti essenziali e importanti e qualsiasi ulteriore modifica dei medesimi. 10.   Gli Stati membri possono chiedere l'assistenza dell'ENISA nello sviluppo dei CSIRT.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2022:2555:oj#art-10

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo