Art. 9

Quadri nazionali di gestione delle crisi informatiche

In vigore dal 14 dic 2022
Quadri nazionali di gestione delle crisi informatiche 1.   Ogni Stato membro designa o istituisce una o più autorità competenti responsabili della gestione degli incidenti e delle crisi di cibersicurezza su vasta scala (autorità di gestione delle crisi informatiche). Gli Stati membri provvedono affinché tali autorità dispongano di risorse adeguate per svolgere i compiti loro assegnati in modo efficace ed efficiente. Gli Stati membri assicurano la coerenza con i quadri nazionali esistenti di gestione generale delle crisi. 2.   Se uno Stato membro designa o istituisce più di un'autorità di gestione delle crisi informatiche ai sensi del paragrafo 1, esso indica chiaramente quale di tali autorità deve fungere da coordinatore per la gestione di incidenti e crisi di cibersicurezza su vasta scala. 3.   Ogni Stato membro individua le capacità, le risorse e le procedure che possono essere impiegate in caso di crisi ai fini della presente direttiva. 4.   Ogni Stato membro adotta un piano nazionale di risposta agli incidenti e alle crisi di cibersicurezza su vasta scala in cui sono stabiliti gli obiettivi e le modalità della gestione degli incidenti e delle crisi di cibersicurezza su vasta scala. In tale piano sono definiti, in particolare: a) gli obiettivi delle misure e delle attività nazionali di preparazione; b) i compiti e le responsabilità delle autorità di gestione delle crisi informatiche; c) le procedure di gestione delle crisi informatiche, tra cui la loro integrazione nel quadro nazionale generale di gestione delle crisi e i canali di scambio di informazioni; d) le misure nazionali di preparazione, comprese le esercitazioni e le attività di formazione; e) i pertinenti portatori di interessi del settore pubblico e privato e le infrastrutture coinvolte; f) le procedure nazionali e gli accordi tra gli organismi e le autorità nazionali pertinenti al fine di garantire il sostegno e la partecipazione effettivi dello Stato membro alla gestione coordinata degli incidenti e delle crisi di cibersicurezza su vasta scala a livello dell'Unione. 5.   Entro tre mesi dalla designazione o istituzione dell'autorità di gestione delle crisi informatiche di cui al paragrafo 1, ciascuno Stato membro notifica alla Commissione l'identità della propria autorità e qualsiasi ulteriore modifica alla stessa. Gli Stati membri presentano alla Commissione e alla rete europea delle organizzazioni di collegamento per le crisi informatiche (EU-CyCLONe) le informazioni pertinenti relative ai requisiti di cui al paragrafo 4 in merito ai propri piani nazionali di risposta agli incidenti e delle crisi di cibersicurezza su vasta scala entro tre mesi dall'adozione di tali piani. Gli Stati membri possono omettere informazioni se e nella misura in cui ciò sia necessario ai fini della loro sicurezza nazionale.
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