Art. 28
Banca dati dei dati di registrazione dei nomi di dominio
In vigore dal 14 dic 2022
Banca dati dei dati di registrazione dei nomi di dominio
1. Per contribuire alla sicurezza, alla stabilità e alla resilienza del DNS, gli Stati membri impongono ai registri dei nomi di TLD e ai soggetti che forniscono servizi di registrazione dei nomi di dominio di raccogliere e mantenere dati di registrazione dei nomi di dominio accurati e completi in un'apposita banca dati con la dovuta diligenza, conformemente al diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati per quanto riguarda i dati personali.
2. Ai fini del paragrafo 1, gli Stati membri esigono che la banca dati dei dati di registrazione dei nomi di dominio contenga le informazioni necessarie per identificare e contattare i titolari dei nomi di dominio e i punti di contatto che amministrano i nomi di dominio sotto i TLD. Tali informazioni includono:
a)
il nome di dominio;
b)
la data di registrazione;
c)
il nome, l'indirizzo e-mail di contatto e il numero di telefono del soggetto che procede alla registrazione;
d)
l'indirizzo e-mail di contatto e il numero di telefono del punto di contatto che amministra il nome di dominio qualora siano diversi da quelli del soggetto che procede alla registrazione.
3. Gli Stati membri esigono che i registri dei nomi di TLD e i soggetti che forniscono servizi di registrazione dei nomi di dominio predispongano politiche e procedure, incluse procedure di verifica, per garantire che le banche dati di cui al paragrafo 1 comprendano informazioni accurate e complete. Gli Stati membri esigono che tali politiche e procedure siano rese pubbliche.
4. Gli Stati membri esigono che i registri dei nomi di TLD e i soggetti che forniscono servizi di registrazione dei nomi di dominio per i TLD rendano pubblicamente disponibili, senza indebito ritardo dopo la registrazione di un nome di dominio, i dati di registrazione dei nomi di dominio che non sono dati personali.
5. Gli Stati membri esigono che i registri dei nomi di TLD e i soggetti che forniscono servizi di registrazione dei nomi di dominio, su richiesta legittima e debitamente motivata di legittimi richiedenti l'accesso, forniscano l'accesso a specifici dati di registrazione dei nomi di dominio, nel rispetto del diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati. Gli Stati membri esigono che i registri dei nomi di TLD e i soggetti che forniscono servizi di registrazione dei nomi di dominio rispondano senza indebito ritardo e comunque entro 72 ore dalla ricezione delle richieste di accesso. Gli Stati membri esigono che le politiche e le procedure relative alla divulgazione di tali dati siano rese pubbliche.
6. Il rispetto degli obblighi di cui ai paragrafi da 1 a 5 non comportano una duplicazione della raccolta di dati di registrazione dei nomi di dominio. A tal fine, gli Stati membri esigono che i registri dei nomi di TLD e i soggetti che forniscono servizi di registrazione dei nomi di dominio collaborino tra loro.
Storico versioni
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