Art. 30

Notifica volontaria di informazioni pertinenti

In vigore dal 14 dic 2022
Notifica volontaria di informazioni pertinenti 1.   Gli Stati membri provvedono affinché, in aggiunta all'obbligo di notifica di cui all', possano essere trasmesse, su base volontaria, notifiche ai CSIRT o, se opportuno, alle autorità competenti, da parte dei: a) soggetti essenziali e importanti, per quanto riguarda gli incidenti, le minacce informatiche e i quasi incidenti; b) soggetti diversi da quelli di cui alla lettera a), indipendentemente dal fatto che ricadano o meno nell'ambito di applicazione della presente direttiva, per quanto riguarda gli incidenti significativi, le minacce informatiche e i quasi incidenti. 2.   Gli Stati membri trattano le notifiche di cui al paragrafo 1 del presente articolo secondo la procedura di cui all'. Gli Stati membri possono trattare le notifiche obbligatorie prioritariamente rispetto alle notifiche volontarie. Se necessario, i CSIRT e, se del caso, le autorità competenti forniscono ai punti di contatto unici le informazioni sulle notifiche ricevute a norma del presente articolo, garantendo nel contempo la riservatezza e la tutela adeguata delle informazioni fornite dal soggetto notificante. Fatti salvi la prevenzione, l'indagine, l'accertamento e il perseguimento di reati, la segnalazione volontaria non ha l'effetto di imporre al soggetto notificante alcun obbligo aggiuntivo a cui non sarebbe stato sottoposto se non avesse trasmesso la notifica.
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