Art. 26

Giurisdizione e territorialità

In vigore dal 14 dic 2022
Giurisdizione e territorialità 1.   I soggetti che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva sono considerati sotto la giurisdizione dello Stato membro nel quale sono stabiliti, ad eccezione dei casi seguenti: a) i fornitori di reti pubbliche di comunicazione elettronica o i fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, che sono considerati sotto la giurisdizione dello Stato membro nel quale forniscono i loro servizi; b) i fornitori di servizi DNS, i registri dei nomi di dominio di primo livello, i soggetti che forniscono servizi di registrazione dei nomi di dominio, i fornitori di servizi di cloud computing, i fornitori di servizi di data center, i fornitori di reti di distribuzione dei contenuti, i fornitori di servizi gestiti, i fornitori di servizi di sicurezza gestiti, nonché i fornitori di mercati online, di motori di ricerca online o di piattaforme di servizi di social network, che sono considerati sotto la giurisdizione dello Stato membro in cui hanno lo stabilimento principale nell'Unione a norma del paragrafo 2; c) gli enti della pubblica amministrazione, che sono considerati sotto la giurisdizione dello Stato membro che li ha istituiti. 2.   Ai fini della presente direttiva, si considera che un soggetto di cui al paragrafo 1, lettera b), abbia il proprio stabilimento principale nell'Unione nello Stato membro in cui sono prevalentemente adottate le decisioni relative alle misure di gestione del rischio di cibersicurezza. Se non è possibile determinare detto Stato membro o se tali decisioni non sono adottate nell'Unione, lo stabilimento principale è considerato essere nello Stato membro in cui sono effettuate le operazioni di cibersicurezza. Se non è possibile determinare detto Stato membro, si considera che lo stabilimento principale sia nello Stato membro in cui il soggetto interessato ha lo stabilimento con il maggior numero di dipendenti nell'Unione. 3.   Se un soggetto di cui al paragrafo 1, lettera b), non è stabilito nell'Unione, ma offre servizi nell'Unione, esso designa un rappresentante nell'Unione. Il rappresentante è stabilito in uno degli Stati membri in cui sono offerti i servizi. Tale soggetto è considerato sotto la giurisdizione dello Stato membro in cui è stabilito il suo rappresentante. Nell'assenza di un rappresentante nell'Unione designato a norma del presente paragrafo, qualsiasi Stato membro in cui il soggetto fornisce servizi può avviare un'azione legale nei confronti del soggetto per violazione degli obblighi della presente direttiva. 4.   La designazione di un rappresentante da parte di un soggetto di cui al paragrafo 1, lettera b), fa salve le azioni legali che potrebbero essere avviate nei confronti del soggetto stesso. 5.   Gli Stati membri che hanno ricevuto una richiesta di assistenza reciproca in relazione a un soggetto di cui al paragrafo 1, lettera b), possono, entro i limiti della richiesta, adottare misure di vigilanza e di esecuzione adeguate in relazione al soggetto interessato che fornisce servizi o che ha un sistema informatico e di rete nel loro territorio.
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