Art. 27

Registro dei soggetti

In vigore dal 14 dic 2022
Registro dei soggetti 1.   L'ENISA crea e mantiene un registro di fornitori di servizi DNS, registri dei nomi di dominio di primo livello, soggetti che forniscono servizi di registrazione dei nomi di dominio, i fornitori di servizi di cloud computing, fornitori di servizi di data center, fornitori di reti di distribuzione dei contenuti, i fornitori di servizi gestiti, fornitori di servizi di sicurezza gestiti, nonché fornitori di mercati online, di motori di ricerca online e di piattaforme di servizi di social network sulla base delle informazioni ricevute dai punti di contatto unici conformemente al paragrafo 4. Su richiesta, l'ENISA consente alle autorità competenti di accedere a tale registro, assicurando nel contempo la tutela della riservatezza delle informazioni, se del caso. 2.   Gli Stati membri esigono che i soggetti di cui al paragrafo 1 trasmettano entro il 17 gennaio 2025, le informazioni seguenti alle autorità competenti: a) il proprio nome; b) il settore, il sottosettore e il tipo di soggetto di cui all'allegato I o II, se del caso; c) l'indirizzo dello stabilimento principale e degli altri stabilimenti legali del soggetto nell'Unione o, se non è stabilito nell'Unione, del suo rappresentante a norma dell', paragrafo 3; d) i dati di contatto aggiornati, compresi gli indirizzi e-mail e i numeri di telefono del soggetto, e, se opportuno, del suo rappresentante a norma dell', paragrafo 3; e) gli Stati membri in cui il soggetto fornisce i suoi servizi; e f) le serie di IP del soggetto. 3.   Gli Stati membri provvedono affinché i soggetti di cui al paragrafo 1 notifichino all'autorità competente qualsiasi modifica dei dettagli trasmessi a norma del paragrafo 2 tempestivamente e, in ogni caso, entro tre mesi dalla data della modifica. 4.   In seguito alla ricezione delle informazioni di cui ai paragrafi 2 e 3, ad eccezione di quelle di cui al paragrafo 2, lettera f), il punto di contatto unico dello Stato membro interessato, senza ritardo, le inoltra all'ENISA. 5.   Se opportuno, le informazioni di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo sono trasmesse attraverso il meccanismo nazionale di cui all', paragrafo 4, quarto comma.
Storico versioni

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