Art. 5

In vigore dal 19 ott 2022
Fatte salve altre eventuali sanzioni che potrebbero essere applicate, qualora una o più infrazioni elencate segnatamente all’allegato II siano state constatate nel corso di trasporto su strada di merci pericolose elencate segnatamente all’allegato II, i veicoli in questione possono essere immobilizzati — sul posto o in luogo appositamente scelto a tale scopo dalle autorità competenti per il controllo — e obbligati a mettersi in regola prima di proseguire il viaggio, oppure possono costituire oggetto di altre misure adeguate alle circostanze o agli imperativi della sicurezza, compreso, se del caso, il rifiuto di far entrare tali veicoli nell’Unione.
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