Art. 9

In vigore dal 19 ott 2022
1.   Per ogni anno solare, entro dodici mesi dal termine di quest’ultimo, ogni Stato membro trasmette alla Commissione, conformemente al modello di formulario normalizzato di cui all’allegato III della presente direttiva, una relazione sull’applicazione della direttiva 95/50/CE e della presente direttiva comprendente le seguenti indicazioni: a) se possibile, il volume censito o stimato di trasporti di merci pericolose su strada, in tonnellate trasportate o in tonnellate/chilometro; b) il numero di controlli effettuati; c) il numero di veicoli controllati, secondo l’immatricolazione (veicoli immatricolati nel territorio nazionale, di altri Stati membri o di paesi terzi); d) il numero di infrazioni constatate in conformità della categoria di rischio di cui all’allegato II; e) il numero e il tipo di sanzioni comminate. 2.   Per la prima volta nel 1999 e successivamente almeno ogni tre anni, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’applicazione della direttiva 95/50/CE e della presente direttiva da parte degli Stati membri, in conformità delle informazioni di cui al paragrafo 1.
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