Art. 4

In vigore dal 19 ott 2022
1.   Per effettuare i controlli previsti nella presente direttiva gli Stati membri utilizzano la lista di controllo di cui all’allegato I. Un esemplare di tale lista o un documento che attesta l’esecuzione del controllo, compilato dall’autorità che ha eseguito il controllo, è consegnato al conducente del veicolo ed è esibito a richiesta per semplificare o per evitare, nella misura del possibile, ulteriori controlli. Il primo comma lascia impregiudicato il diritto degli Stati membri di effettuare appositi interventi specifici di controllo. 2.   I controlli sono effettuati a campione e coprono nella misura del possibile un’ampia parte della rete stradale. 3.   I luoghi scelti per i controlli consentono di mettere in regola i veicoli per i quali si accerta un’infrazione o, qualora l’autorità che esegue il controllo lo reputi opportuno, di immobilizzarli sul luogo o in un luogo appositamente scelto da tale autorità senza mettere in pericolo la sicurezza. 4.   Ove necessario, e a condizione che ciò non costituisca un pericolo per la sicurezza, possono essere prelevati campioni dei prodotti trasportati affinché siano esaminati da laboratori riconosciuti dall’autorità competente. 5.   I controlli non devono superare una durata ragionevole.
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