Art. 4
In vigore dal 19 ott 2022
1. Per effettuare i controlli previsti nella presente direttiva gli Stati membri utilizzano la lista di controllo di cui all’allegato I. Un esemplare di tale lista o un documento che attesta l’esecuzione del controllo, compilato dall’autorità che ha eseguito il controllo, è consegnato al conducente del veicolo ed è esibito a richiesta per semplificare o per evitare, nella misura del possibile, ulteriori controlli.
Il primo comma lascia impregiudicato il diritto degli Stati membri di effettuare appositi interventi specifici di controllo.
2. I controlli sono effettuati a campione e coprono nella misura del possibile un’ampia parte della rete stradale.
3. I luoghi scelti per i controlli consentono di mettere in regola i veicoli per i quali si accerta un’infrazione o, qualora l’autorità che esegue il controllo lo reputi opportuno, di immobilizzarli sul luogo o in un luogo appositamente scelto da tale autorità senza mettere in pericolo la sicurezza.
4. Ove necessario, e a condizione che ciò non costituisca un pericolo per la sicurezza, possono essere prelevati campioni dei prodotti trasportati affinché siano esaminati da laboratori riconosciuti dall’autorità competente.
5. I controlli non devono superare una durata ragionevole.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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