Art. 3

In vigore dal 19 ott 2022
1.   Gli Stati membri si accertano che una proporzione rappresentativa dei trasporti su strada di merci pericolose sia sottoposta ai controlli previsti dalla presente direttiva per verificare la conformità dei medesimi alla legislazione in materia di trasporto su strada di merci pericolose. 2.   Detti controlli sono effettuati nel territorio di uno Stato membro in conformità dell’ del regolamento (CE) n. 1100/2008 e dell’ del regolamento (CEE) n. 3912/92.
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