Art. 27

Informazioni a fini statistici

In vigore dal 8 giu 2022
Informazioni a fini statistici 1.   Gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni di cui all’allegato III ai fini dell’, paragrafo 8, e dell’, paragrafo 2, e del loro utilizzo, da parte degli Stati membri e della Commissione, nell’ambito dell’elaborazione delle politiche. 2.   Tali informazioni sono messe a disposizione della Commissione dagli Stati membri su base annuale e in formato elettronico e comprendono le informazioni registrate al 31 dicembre dell’anno precedente. Gli Stati membri mantengono tutti i diritti di proprietà sulle informazioni nel formato dei dati non elaborati. Le statistiche elaborate sulla base di tali informazioni sono rese accessibili al pubblico conformemente alle disposizioni sulla trasparenza e sulla protezione delle informazioni di cui all’ del regolamento (CE) n. 1406/2002. 3.   Al fine di garantire la protezione dei dati personali gli Stati membri, usando software fornito o accettato dalla Commissione, rendono anonime tutte le informazioni personali indicate all’allegato III prima di trasmetterle alla Commissione. La Commissione utilizza soltanto tali informazioni rese anonime. 4.   Gli Stati membri e la Commissione assicurano che le misure per la raccolta, la presentazione, la conservazione, l’analisi e la divulgazione di tali informazioni siano concepite in modo tale da rendere possibile l’analisi statistica. Ai fini del primo comma, la Commissione adotta misure dettagliate riguardanti i requisiti tecnici necessari per garantire la gestione adeguata dei dati statistici. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2.
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