Art. 21

Mancata conformità con i requisiti della convenzione STCW

In vigore dal 8 giu 2022
Mancata conformità con i requisiti della convenzione STCW 1.   Fatti salvi i criteri stabiliti nell’allegato II, quando uno Stato membro ritiene che un paese terzo riconosciuto non soddisfi più i requisiti della convenzione STCW ne informa quanto prima la Commissione, precisando i motivi. La Commissione sottopone immediatamente il caso al comitato di cui all’, paragrafo 1. 2.   Fatti salvi i criteri stabiliti nell’allegato II, quando la Commissione ritiene che un paese terzo riconosciuto non soddisfi più i requisiti della convenzione STCW ne informa quanto prima gli Stati membri, precisando i motivi. La Commissione sottopone immediatamente il caso al comitato di cui all’, paragrafo 1. 3.   Quando uno Stato membro intende revocare la convalida di tutti i certificati rilasciati da un paese terzo, ne informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri, motivando debitamente la propria intenzione. 4.   La Commissione, assistita dall’Agenzia europea per la sicurezza marittima, riesamina il riconoscimento del paese terzo in questione per verificare se questo è venuto meno alle prescrizioni della convenzione STCW. 5.   Quando sussistono indizi che un determinato istituto di formazione marittima non soddisfa più le prescrizioni della convenzione STCW, la Commissione notifica al paese terzo interessato che il riconoscimento dei certificati di detto paese terzo è revocato entro due mesi, fatta salva l’adozione di misure per assicurare il rispetto di tutte le prescrizioni della convenzione STCW. 6.   La Commissione decide in merito alla revoca del riconoscimento. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’, paragrafo 2. Gli Stati membri interessati prendono le misure adeguate ai fini dell’attuazione della decisione. 7.   Resta valida la convalida che attesta il riconoscimento dei certificati rilasciati a norma dell’, paragrafo 7, prima della data in cui è adottata la decisione di revocare il riconoscimento del paese terzo. I marittimi titolari di detta convalida non possono tuttavia esigere una convalida che attesti loro una qualifica più elevata, salvo quando detta rivalutazione è fondata unicamente su un’esperienza supplementare di servizio in mare. 8.   Qualora non vi siano convalide che attestano il riconoscimento emesse da uno Stato membro in relazione ai certificati di competenza o certificati di addestramento di cui all’, paragrafo 1, rilasciati da un paese terzo per un periodo superiore a otto anni, il riconoscimento dei certificati di tale paese terzo è riesaminato. La Commissione adotta atti di esecuzione recanti la sua decisione a seguito di tale riesame. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2, dopo averne informato gli Stati membri e il paese terzo interessato con un preavviso minimo di sei mesi.
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