Art. 26

Controllo periodico dell’adempimento

In vigore dal 8 giu 2022
Controllo periodico dell’adempimento La Commissione, fatti salvi i poteri ad essa conferiti dall’articolo 258 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, verifica regolarmente ed almeno ogni cinque anni, con l’assistenza dell’Agenzia europea per la sicurezza marittima, che gli Stati membri adempiano alle norme minime stabilite dalla presente direttiva.
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