Art. 29
Modifica
In vigore dal 8 giu 2022
Modifica
1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ che modificano l’allegato I della presente direttiva e le relative disposizioni della presente direttiva per allineare tale allegato e tali disposizioni alle modifiche della convenzione STCW e della parte A del codice STCW.
2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ che modificano l’allegato III della presente direttiva riguardo al contenuto e ai dettagli specifici e rilevanti delle informazioni che devono essere comunicate dagli Stati membri, purché tali atti si limitino a tener conto delle modifiche alla convenzione STCW e alla parte A del codice STCW, rispettando nel contempo le garanzie sulla protezione dei dati. Tali atti delegati non modificano le disposizioni in materia di anonimizzazione dei dati di cui all’, paragrafo 3.
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