Art. 7

Coordinamento delle procedure transfrontaliere di concessione delle autorizzazioni

In vigore dal 7 lug 2021
Coordinamento delle procedure transfrontaliere di concessione delle autorizzazioni 1.   Gli Stati membri provvedono affinché per i progetti che riguardano due o più Stati membri, le autorità designate di tali Stati membri cooperino al fine di coordinare i propri calendari e concordare un calendario comune relativamente alla procedura di concessione delle autorizzazioni. 2.   Per i progetti transfrontalieri può essere istituita un’autorità comune 3.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire che i coordinatori europei designati ai sensi dell’articolo 45 del regolamento (UE) n. 1315/2013 ricevano informazioni riguardanti le procedure di concessione delle autorizzazioni e che possano facilitare i contatti tra le autorità designate nell’ambito delle procedure di concessione delle autorizzazioni relative a progetti che riguardano due o più Stati membri. 4.   In caso di mancata osservanza del termine di cui all’, paragrafo 1, e su richiesta, gli Stati membri forniscono ai coordinatori europei interessati, informazioni sulle misure adottate o che si prevede di adottare per permettere la conclusione della procedura di concessione delle autorizzazioni con il minor ritardo possibile.
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