Art. 5

Durata della procedura di concessione delle autorizzazioni

In vigore dal 7 lug 2021
Durata della procedura di concessione delle autorizzazioni 1.   Gli Stati membri prevedono una procedura di concessione delle autorizzazioni, compresi i termini per tale procedura, che non sia superiore a quattro anni dall’inizio della procedura di concessione dell’autorizzazione. Gli Stati membri possono adottare le misure necessarie al fine di ripartire il periodo disponibile in diverse fasi conformemente al diritto dell’Unione e nazionale. 2.   Il periodo di quattro anni di cui al paragrafo 1 non pregiudica gli obblighi derivanti dal diritto internazionale e dell’Unione e non comprende i periodi necessari per avviare procedure di ricorso amministrativo e giudiziale e ricorsi giurisdizionali dinanzi a organi giurisdizionali, nonché qualunque periodo necessario ad attuare ogni decisione o misura che ne deriva. 3.   Il periodo di quattro anni di cui al paragrafo 1 non pregiudica il diritto di uno Stato membro di prevedere che la procedura di concessione delle autorizzazioni sia completata tramite un atto legislativo nazionale, nel cui caso la procedura per l’adozione di detto atto può, in deroga al paragrafo 1, eccedere il periodo di quattro anni purché i lavori preparatori sulla cui base tale atto legislativo è adottato si concludano entro tale termine. I lavori preparatori si considerano conclusi quando lo specifico atto legislativo nazionale è presentato al parlamento nazionale. 4.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che, in casi debitamente giustificati, si possa concedere una proroga adeguata al periodo di quattro anni di cui al paragrafo 1. La durata della proroga è stabilita caso per caso, è debitamente giustificata ed è limitata allo scopo di completare la procedura di rilascio delle autorizzazioni e di rilasciare la decisione di autorizzazione. Quando tale proroga è concessa, il promotore del progetto è informato delle ragioni di tale concessione. Un’ulteriore proroga può essere concessa una sola volta, alle stesse condizioni. 5.   Gli Stati membri non sono ritenuti responsabili allorché il periodo di quattro anni di cui al paragrafo 1, prorogato a norma del paragrafo 4, non sia rispettato, qualora il ritardo sia attribuibile al promotore del progetto.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2021:1187:oj#art-5

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo