Art. 6
Organizzazione della procedura di concessione delle autorizzazioni
In vigore dal 7 lug 2021
Organizzazione della procedura di concessione delle autorizzazioni
1. Il promotore del progetto notifica il progetto all’autorità designata o, se del caso, all’autorità comune istituita in conformità dell’, paragrafo 2. La notifica del progetto da parte del promotore del progetto determina l’inizio della procedura di rilascio dell’autorizzazione.
2. Al fine di agevolare la valutazione della maturità del progetto, gli Stati membri possono definire il livello di dettaglio delle informazioni e i pertinenti documenti che il promotore del progetto deve fornire al momento della notifica di un progetto. Se il progetto non è maturo, la notifica è rifiutata mediante una decisione debitamente motivata entro quattro mesi dal ricevimento della notifica.
3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire che i promotori dei progetti ricevano informazioni generali che fungano da orientamenti per le notifiche, in funzione, se del caso, del modo di traporto interessato, contenenti informazioni sulle autorizzazioni, decisioni e pareri che possono essere necessari per l’attuazione di un progetto.
Tali informazioni, per ogni parere, decisione o autorizzazione, comprendono quanto segue:
a)
informazioni generali relative all’ambito di applicazione materiale e al livello di dettaglio delle informazioni da trasmettere a cura del promotore del progetto;
b)
i termini applicabili o, in loro assenza, termini indicativi; e
c)
i recapiti delle autorità e delle parti interessate che sono di norma coinvolte nelle consultazioni collegate alle varie autorizzazioni e decisioni e ai vari pareri.
Tali informazioni devono essere facilmente accessibili a tutti i pertinenti promotori dei progetti, in particolare attraverso portali d’informazione elettronici o fisici.
4. Al fine di agevolare il buon esito delle notifiche, gli Stati membri possono prevedere che l’autorità designata stabilisca, su richiesta del promotore del progetto, una descrizione dettagliata della domanda comprendente le informazioni seguenti adattate al singolo progetto:
a)
le singole fasi della procedura e i termini applicabili o, se assenti, i termini indicativi;
b)
l’ambito di applicazione materiale e il livello di dettaglio delle informazioni da trasmettere a cura del promotore del progetto;
c)
un elenco delle autorizzazioni, decisioni e pareri che devono essere ottenuti dal promotore del progetto nel corso della procedura di rilascio delle autorizzazioni, conformemente al diritto dell’Unione e nazionale;
d)
i recapiti delle autorità e delle parti interessate da coinvolgere in relazione all’adempimento dei rispettivi obblighi, anche durante la fase formale della consultazione pubblica.
5. La descrizione dettagliata della domanda resta valida durante la procedura di concessione delle autorizzazioni. Qualsiasi modifica apportata alla descrizione dettagliata della domanda è debitamente motivata.
6. L’autorità designata può fornire al promotore del progetto, su richiesta, le informazioni che integrano gli elementi di cui al paragrafo 4.
7. Una volta che il promotore del progetto ha completato e presentato il fascicolo di domanda relativo al progetto, la decisione di autorizzazione è adottata entro il termine di cui all’, paragrafo 1.
8. Le autorità coinvolte nella procedura di concessione delle autorizzazioni notificano all’autorità designata l’avvenuto rilascio delle richieste autorizzazioni e decisioni e dei richiesti pareri, o della decisione di autorizzazione.
Storico versioni
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