Art. 9
Disposizioni transitorie
In vigore dal 7 lug 2021
Disposizioni transitorie
1. La presente direttiva non si applica ai progetti le cui procedure di concessione delle autorizzazioni sono state avviate prima del 10 agosto 2023.
2. L’ si applica solo agli appalti per i quali è stato inviato l’avviso di indizione di gara ovvero, qualora non sia previsto l’avviso di indizione di gara, laddove l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore abbia avviato la procedura di appalto dopo il 10 agosto 2023.
3. L’ non si applica agli organismi comuni istituiti prima del 9 agosto 2021, se le procedure di appalto di tali organismi continuino a essere disciplinate dal diritto applicabile ai suoi appalti a tale data.
Storico versioni
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