Art. 10

Relazioni

In vigore dal 7 lug 2021
Relazioni 1.   Per la prima volta entro il 10 febbraio 2027 la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio in merito all’attuazione della presente direttiva e ai relativi risultati. 2.   La relazione si basa sulle informazioni che gli Stati membri sono tenuti a fornire ogni due anni e per la prima volta entro il 10 agosto 2026 riguardo al numero di procedure di concessione delle autorizzazioni che rientrano nell’ambito di applicazione della presente direttiva, alla loro durata media e al numero di procedure che hanno superato il termine, nonché riguardo alla creazione di eventuali autorità comuni durante il periodo di riferimento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2021:1187:oj#art-10

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo