Art. 10

Rimborso e sgravio

In vigore dal 19 dic 2019
Rimborso e sgravio Oltre ai casi di cui all', paragrafo 4, all', paragrafo 5, e all', paragrafo 3, nonché a quelli previsti dalle direttive 92/83/CEE, 92/84/CEE, 2003/96/CE e 2011/64/UE, l'accisa su prodotti sottoposti ad accisa immessi in consumo può, su richiesta di un interessato, essere oggetto di rimborso o sgravio da parte delle autorità competenti dello Stato membro in cui tali prodotti sono stati immessi in consumo nei casi stabiliti dallo Stato membro e alle condizioni che lo Stato membro fissa per impedire ogni possibile evasione o abuso. Tale rimborso o sgravio non può dar luogo a esenzioni diverse da quelle previste dall' o dalle direttive 92/83/CEE, 92/84/CEE, 2003/96/CE o 2011/64/UE.
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